Servizi erogati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

In questa sezione l'amministrazione pubblica carta dei servizi  e standard di qualità dei servizi pubblici; i dati sulle class action; relativamente ai servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi; i costi contabilizzati, ossia quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempi e i dati sulla soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete

 


Ultimo aggiornamento 26 marzo 2025

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