Costi contabilizzati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

In questa sezione sono pubblicati, ai sensi dell’art. 10, c. 5 e dell’art. 32, c. 2, lett. A, i costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.

Costi dei servizi erogati: confronto anni 2021, 2022, 2023 (pdf - 46 kb)

Nel documento sono pubblicati i costi contabilizzati all'anno 2023. 

 

Responsabile dei dati è il Dirigente competente per materia
Ultimo aggiornamento 26 marzo 2025

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