Servizi pubblici locali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).


Nota:

Il Decreto Legislativo n. 201/2022, art. 30 e 31, statuisce che gli enti locali devono effettuare verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e pubblicare annualmente una relazione. La rilevazione evidenzia ogni anno la situazione gestionale e la modalità di affidamento dei servizi pubblici erogati, qualora rivestano il carattere della rilevanza economica (redditività).

Relazione sui servizi pubblici locali, anno 2024 (pdf - 643 kb)

I risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. La pubblicazione dei dati avviene entro sei mesi dal termine della rilevazione, mentre per le rilevazioni continue nel tempo viene fatto almeno un aggiornamento annuale.

Ulteriori fonti

Servizio di Trasparenza dei servizi pubblici locali (Anac)

 

Responsabile dei dati è il Dirigente Paolo Boscolo
Ultimo aggiornamento 26 marzo 2025

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