Opere pubbliche

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 21 giugno 2023, n. 36, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.


Nota:

In questa sezione vengono pubblicati gli atti di programmazione delle opere pubblichei tempi, i costi unitari e gli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.

Le opere pubbliche sono gestite e realizzate da più Servizi:

  • Servizio Mobilità e infrastrutture, Dirigente Pallini Riccardo;
  • Servizio Energia e Ambiente, Centro Storico e Datore di Lavoro, Dirigente Francesco Caporaso;
  • Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile, Dirigente Pamela Bracciotti;
  • Servizio Edilizia Pubblica, Dirigente Laura Magni.

La pubblicazione delle informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici è un obbligo previsto per le sole amministrazioni centrali e regionali, come da indicazioni contenute nelle Linee Guida Anac n. 50/2013.

Bandi di gara e contratti, profilo di committente

 

Ultimo aggiornamento 26 marzo 2025

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