Atti di programmazione: programma triennale delle opere pubbliche

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 38

Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 21 giugno 2023, n. 36, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.


Nota:

La realizzazione dei lavori di singolo importo pari o superiore a 150.000 euro (soglia definita con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023) deve avvenire in base al Programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali.

Nell’elenco annuale sono indicati i lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile; Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell’ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

Le fasi del procedimento di realizzazione di un'opera pubblica prevedono:

  • preventiva fase di programmazione (il Comune determina le opere da realizzare in base ai bisogni dei cittadini e del territorio);
  • compilazione e approvazione del progetto;
  • scelta del sistema di realizzazione dell'opera e del soggetto che eseguirà l'opera;
  • esecuzione dei lavori.

 

Responsabile dei dati è il Dirigente Francesco Caporaso
Ultimo aggiornamento 26 marzo 2025

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