Contrattazione integrativa

DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 55, c. 4, DLgs n. 150/2009
articolo 21 comma 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini. 


Nota:

I documenti pubblicati rappresentano gli accordi che vengono siglati, a livello decentrato, tra l'amministrazione comunale e i rappresentanti sindacali dei dipendenti. Questi accordi definiscono la distribuzione delle risorse che vanno a finanziare il salario accessorio del personale dipendente dell'amministrazione comunale. Gli accordi sono distinti per il personale non dirigente e per il personale dirigente.

I contratti integrativi decentrati (CCDI), la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa sono certificate dagli organi di controllo.

Personale non dirigente

Certificazioni dell'organo di Revisione

Relazioni illustrative e tecnico finanziarie

Personale dirigente

Certificazioni dell'organo di Revisione

Relazioni illustrative e tecnico finanziarie

Responsabile dei dati è il Direttore generale
Ultimo aggiornamento 19 maggio 2025

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