Personale non a tempo indeterminato

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 17 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.


Nota:

Nei prospetti è stato evidenziato il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Per contratti di lavoro flessibile si intendono i contratti a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, i contratti di somministrazione di manodopera (ex interinale) e i lavori socialmente utili.

Il dato è espresso in ragione uomo/anno e pertanto le unità di personale sono costruite rapportando all'anno il periodo di servizio e la percentuale lavorativa prestata da ciascuna unità di personale. Per esempio due lavoratori a tempo pieno per sei mesi ciascuno sono conteggiati come un'unica unità di lavoro.

I dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato vengono pubblicati contestualmente al conto annuale del personale e il costo complessivo del personale non a tempo indeterminato è aggiornato con cadenza trimestrale.



Responsabile dei dati è il Dirigente Michele Magi
Ultimo aggiornamento 26 giugno 2025

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