Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera a

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.


Nota:

Le somme erogate in favore degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate sono legittime a condizione che i dati pubblicati siano esaustivi e completi. Fanno eccezione i pagamenti che l'Amministrazione corrisponde a seguito di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in suo favore.

Pertanto, prima dell'erogazione di somme a qualsiasi titolo nei confronti dei suddetti enti, deve esser verificata l'avvenuta pubblicazione, la completezza e l’attualità dei dati.

I dati e le informazioni degli Enti Pubblici Vigilati, ex art. 22 D.Lgs. 33/2013.

Autorità di Ambito Toscana Centro - Amministrazione trasparente ATO CENTRO

Autorità idrica Toscana - Amministrazione trasparente AIT

Società della Salute - Amministrazione trasparente SdS


Responsabile dei dati è il Direttore generale
Ultimo aggiornamento 3 aprile 2025

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