Programma triennale acquisti di beni e servizi

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.


Nota:

L’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le Amministrazioni adottino il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi.
Il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti e i principi contabili.
Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000.
La norma citata prevede la pubblicazione del piano e dei suoi aggiornamenti annuali sul sito informatico dell'Amministrazione (profilo del committente) e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
 

 

La responsabilità dei contenuti di questa pagina è del responsabile della trasparenza e del dirigente Silvia Melani - Servizi Finanziari, Economato e Provveditorato.

Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023

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