Beni immobili confiscati alla mafia

D.lgs 33/2013
articolo 30

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.


Nota:

I beni possono esser utilizzati direttamente per finalità sociali oppure esser assegnati, previa pubblicazione di avviso pubblico, in concessione d’uso gratuito a soggetti del terzo settore.

I beni immobili non assegnati possono essere utilizzati a fini di lucro, ma i loro proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

L’Amministrazione intende così valorizzare i beni confiscati, al fine di permettere ai cittadini di riappropriarsi delle risorse sottratte illecitamente alla collettività.

Beni immobili confiscati alla mafia (ods - 9 kb)



Ulteriori fonti

 

Responsabile dei dati è il Dirigente Valentina Pacini
Ultimo aggiornamento 26 marzo 2025

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