Bilancio consolidato

D.lgs 33/2013
articolo 29 comma 1 e comma 1-bis

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell’articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.


Nota:

Il bilancio consolidato è un documento contabile che ha lo scopo di rappresentare i risultati finanziari, patrimoniali ed il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Prato attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate che costituiscono il gruppo amministrazione e di cui l'amministrazione Capo Gruppo è il Comune di Prato.
Il bilancio consolidato è stato introdotto nel nostro ordinamento contabile al fine di consentire agli enti di avere una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo, di offrire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società, nonché di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. È obbligatorio dal 2015, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, nel nostro caso, individuata dal Comune di Prato (ente capogruppo), alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce. Viene infatti approvato annualmente dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre, e si riferisce alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre.

La normativa prevede anche la stesura e pubblicazione del rendiconto semplificato per il cittadino, quale strumento volto a rendere comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, la complessa aggregazione dei dati e contenuti del bilancio consolidato e dei suoi allegati, favorendo così una corretta interpretazione degli stessi e rendere ancor più trasparente le attività ed azioni del Comune.
Il bilancio consolidato è regolato dall'art. 11 bis del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., dall'Allegato n. 4/4 al predetto D.lgs (Principio contabile del bilancio consolidato), dall'Allegato n. 11 sempre del D.lgs. n. 118/2011 s.m.i. (Schema di bilancio consolidato) e dall'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 s.m.i..

Bilancio consolidato 2023

Il rendiconto semplificato serve per rendere comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, la complessa aggregazione dei dati e contenuti del bilancio consolidato e dei suoi allegati.

 

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Ultimo aggiornamento 7 ottobre 2024

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