Strumenti di tutela

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 


Nota:

I cittadini o le imprese possono attivare degli strumenti di tutela nei confronti dell'amministrazione comunale nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale.

Strumenti di tutela nel corso del procedimento

Gli strumenti di tutela a favore del cittadino nel corso del procedimento amministrativo sono disciplinati dal Capo III della Legge 241/1990.

I soggetti sui quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, coloro che per legge devono intervenire nel procedimento, i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari del provvedimento finale, che possono ricevere un pregiudizio dall’adozione del provvedimento, hanno diritto di ricevere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 legge 241/1990.

Gli interessati di cui all’articolo 22 Legge 241/1990 hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi.
Dal diritto di accesso sono esclusi gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e nei procedimenti selettivi i documenti contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale.

Per i procedimenti a istanza di parte gli interessati hanno diritto di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Gli interessati hanno diritto di ricevere tempestiva comunicazione - prima dell’adozione di un provvedimento negativo – dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Questo solo per i procedimenti ad istanza di parte.
Gli interessati - entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente – hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Strumenti di tutela giurisdizionale

Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.

Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (Tribunale e Corti d’Appello), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).
In particolari materie, espressamente previste dalla legge – giurisdizione esclusiva - il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi.
Diversi i rimedi a disposizione dei due giudici: entrambi possono dichiarare l’illegittimità del provvedimento impugnato ma solo il giudice amministrativo può annullare l’atto, mentre il giudice ordinario può solo disapplicarlo.

I provvedimenti amministrativi possono, dunque, essere impugnati di fronte al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) entro 60 giorni dalla data di notifica, dalla comunicazione o comunque dalla conoscenza dell’atto.
Il termine per l’impugnazione passa a 30 giorni per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità (articolo 120 comma 5 del D. Lgs. 104/2010). Per gli atti emanati dal Comune è competente il TAR della regione in cui opera l’ente.

L’esperimento di queste azioni giudiziali necessita di difesa tecnica, nel senso che occorre farsi assistere da un legale.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

L’altro rimedio contro i provvedimenti amministrativi, alternativo al ricorso giurisdizionale, è il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che può essere proposto entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Ricorso al Giudice di pace

In materia di sanzioni, multe, verbali, ordinanze per le quali sia prevista la sola pena pecuniaria fino a 15.493,71 è di norma possibile proporre opposizione avanti al Giudice di Pace avverso il verbale di contravvenzione o l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto.

Ricorso in materia anagrafica

In caso di diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente i cittadini interessati possono presentare ricorso al Prefetto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se lo ritiene infondato;
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al TAR competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è del Segretario Generale.

Ultimo aggiornamento: 30 ottobre 2023

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